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Attivo da ieri, 16 maggio 2022, il registro per gli operatori in cripto-attività tenuto dall'OAM
  • 17 May 2022

Sulla base di quanto previsto dall’art. 17-bis, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 141/2010, chi offre in Italia servizi relativi all’utilizzo di cripto-attività è tenuto ad effettuare l’iscrizione presso una sezione speciale del Registro dei Cambiavaluta tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi.

La sezione speciale del registro è stata istituita in data 16 maggio 2022.

L’iscrizione nel registro è condizione essenziale per svolgere in Italia le proprie attività. La finalità della norma è essenzialmente quella di ampliare i controlli in materia di antiriciclaggio.

I soggetti già operativi alla data di attivazione del registro hanno sessanta giorni di tempo per iscriversi. Scaduto questo termine, l’attività da essi svolta verrà considerata abusiva.

Fra i requisiti per l’iscrizione spicca, per le persone giuridiche, l’avere una sede legale o amministrativa in Italia. Sempre per le persone giuridiche è richiesto un contributo di iscrizione pari a Euro 8.300,00 cui andrà aggiunto un contributo annuale (sarà determinato in seguito) le cui modalità di calcolo dipenderanno dall’attività svolta e dal giro di affari.

Fra i dati da comunicare per l’iscrizione, oltre ai dati anagrafici e a un indirizzo PEC, vi è anche il dettaglio dei servizi svolti in Italia, da indicarsi sulla base di un elenco predefinito.

A seguito dell’iscrizione, il prestatore di servizi relativi a cripto-attività sarà anche tenuto a inviare, per via telematica, delle comunicazioni trimestrali sulle operazioni effettuare sul territorio italiano. Fra queste informazioni, spiccano i dati identificativi del cliente nonché alcuni dati sintetici sull’operatività dello stesso in Italia.