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Nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia di Antiriciclaggio del 25 marzo 2020
  • 26 Mar 2020

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In data 25 marzo 2020, la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (le “Disposizioni”). Il documento contiene le disposizioni di attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), modificate da ultimo con il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (il “Decreto”).

Le Disposizioni costituiscono l’ultimo dei quattro provvedimenti attuativi del Decreto e di competenza della Banca d’Italia. Esse si raccordano, in particolare, con le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” emanate il 30 luglio 2019.

Le Disposizioni disciplinano le modalità attraverso le quali i soggetti vigilati adempiono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare le attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esse si inseriscono nel panorama delle novità già introdotte con la normativa primaria, fra le quali spicca l’abolizione dell’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico. Una delle più importanti novità consiste proprio nel fatto che, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati nell’Archivio Unico Informatico, oggi essi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti, fra i quali si segnalano quelli di accessibilità e integrità e non alterabilità dei dati nonché mantenimento della loro storicità.

In particolare, i sistemi informatici adottati dovranno assicurare: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte delle competenti autorità (es. Banca d'Italia, UIF); b) l’acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data; c) l’integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) l’adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Le Disposizioni mirano, quindi, a garantire alla Banca d’Italia e alla UIF l’accessibilità ai dati e alle informazioni così conservati e particolarmente necessari per consentire lo svolgimento delle analisi e dei controlli previsti dal Decreto in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Infine, ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni, i destinatari si adeguano alle nuove regole entro il 31 dicembre 2020.

Il testo delle disposizioni è disponibile al seguente link. Il resoconto della consultazione è invece disponibile qui.

I professionisti dello studio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento relativo all’applicazione delle nuove disposizioni.

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